03/06/2024
ARTICOLO 1. DESTINATARI
Le norme del Codice si applicano a chiunque operi o collabori a qualsiasi titolo con la Società, ovvero a tutti i Destinatari, ed in particolare (glossario):
– al personale dipendente della Società, sia in posizione apicale che subordinata;
– ai collaboratori della Società;
– agli interlocutori della Società.
Ogni Destinatario ha il dovere di:
– conoscere le norme contenute nel Codice;
– astenersi dal tenere comportamenti contrari alle disposizioni del Codice;
– riferire ai propri superiori qualsiasi notizia relativa alle violazioni del Codice;
– collaborare con le strutture e/o i soggetti deputati alle attività di controllo del rispetto del presente Codice;
– non intraprendere alcuna iniziativa contraria ai contenuti del Codice.
ARTICOLO 2. VALORI AZIENDALI
2.1 Rispetto della legge ed onestà
Stilnovo assume come principio imprescindibile il rigoroso rispetto delle leggi, delle norme e dei regolamenti, compresi quelli di cui al presente Codice, in vigore in Italia e negli altri Paesi stranieri in cui la stessa opera, e si adopera affinché tutti i Destinatari aderiscano a tale principio e agiscano nel rispetto dello stesso. Tale impegno dovrà valere ed essere rispettato anche da tutti coloro che intrattengano rapporti con la Società. In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l’interesse della Società in violazione della Legge, né la Società approva e giustifica, comportamenti, anche di tipo associativo, finalizzati a violare la legge ovvero a costringere o sollecitare alcuno ad agire in violazione della Legge. La Società non inizierà, né proseguirà, alcun rapporto con chi non intende allinearsi a questo principio. L’onestà costituisce principio essenziale cui si ispira l’attività della Società: i Destinatari devono agire con la consapevolezza del significato etico delle proprie azioni e non devono perseguire l’utile della Società, né in proprio, né in violazione della legge. Stilnovo si impegna a raggiungere accordi con i terzi formulati in modo chiaro e comprensibile e che assicurino l’equo contemperamento degli interessi delle parti.
2.2. Qualità di prodotto e processo
La Società riconosce al cliente un ruolo centrale nella propria attività e si impegna a conoscerne a fondo i bisogni e ad erogare prodotti e servizi rispondenti a questi ultimi, ricercando un’elevata customer satisfaction. L’attenzione all’ottimizzazione dei processi operativi, in particolare produttivi, e la cura del prodotto sono uno degli obiettivi costanti del business aziendale.
2.3. Valorizzazione delle Risorse Umane
La Società identifica nel rispetto della persona uno dei fattori di successo della propria attività e tutela la libertà e la dignità individuale in tutte le sue forme, ripudiando ogni atto o fatto volto a limitare la libertà personale e ogni manifestazione di violenza, nonché ogni fenomeno di sfruttamento dell’individuo, in generale.
2.4. Tutela ambientale e Sicurezza sul Lavoro
La Società riconosce nella gestione dell’ambiente e della sicurezza e salute sul lavoro una delle priorità aziendali, e pertanto stabilisce politiche, programmi e procedure per svolgere le attività in modo ecologicamente corretto e nel rispetto dell’integrità fisica e morale dei lavoratori. La Società si impegna a contribuire allo sviluppo e al benessere dell’ambiente in cui opera e persegue costantemente la salvaguardia della salute dei Dipendenti, degli altri Collaboratori e delle comunità interessate dalle attività delle Società. La gestione operativa delle attività industriali dovrà fare riferimento, nel rispetto della normativa vigente in tema di prevenzione e protezione ambientale, ai più adeguati criteri di salvaguardia dell’ambiente e di efficienza energetica, al fine di ridurne il relativo impatto nell’ambiente. La tutela della salute e sicurezza sul lavoro costituisce un obiettivo primario per la Società che si impegna anche a diffondere e consolidare tra tutti i Destinatari una cultura della sicurezza, volta ad accrescere la sensibilità e la consapevolezza degli stessi in ordine ai possibili rischi sul lavoro nonché a promuovere comportamenti e condotte responsabili e rispettose nei confronti della propria e altrui incolumità.
ARTICOLO 3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
3.1 Criteri generali
Tutte le azioni, operazioni e transazioni poste in essere nell’interesse o a vantaggio della Società devono essere ispirate alla massima correttezza, alla completezza e alla trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e secondo le procedure stabilite, e devono essere assoggettabili a verifica da parte degli organi di controllo. A tal fine i destinatari sono tenuti a svolgere le mansioni loro assegnate in osservanza delle disposizioni individuate nel presente Codice Etico ed in stretta conformità alle leggi e regolamenti applicabili, anche nei rapporti con i terzi. I Destinatari sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni che regolano la propria condotta ed a chiedere chiarimenti ai propri superiori per qualsiasi dubbio e questione circa la legittimità di qualsiasi condotta che interessi la Società. Nello svolgimento dei compiti assegnati, ognuno è responsabile delle azioni poste in essere durante lo svolgimento della propria attività lavorativa: tuttavia, coloro che svolgono attività direttive e di supervisione hanno anche la responsabilità di sorvegliare l’attività svolta da coloro che sono soggetti alla loro direzione e controllo. Nei rapporti e nelle relazioni commerciali e promozionali, sono proibite pratiche e comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alla Legge, ai regolamenti di settore, ai regolamenti interni e al presente Codice Etico. Tali condotte sono proibite e sanzionate indipendentemente dal fatto che siano realizzate o tentate, in maniera diretta o attraverso terzi, per ottenere vantaggi personali, per terzi o per la Società. L’attività di sviluppo commerciale deve svolgersi nel rispetto di corretti principi economici, nel regolare contesto di mercato e in leale competizione con i concorrenti, nella costante osservanza delle norme di legge e regolamentari applicabili.
3.2 Conflitti d’interesse
Tutte le decisioni e le scelte imprenditoriali prese per conto della Società devono corrispondere al migliore interesse della stessa e Stilnovo si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare fenomeni di conflitto di interesse, ovvero quelle situazioni in cui i destinatari perseguano interessi in contrasto con quello della Società e i suoi obiettivi, o svolgano attività incompatibili con i doveri di ufficio. Eventuali situazioni che possano anche solo apparire in conflitto di interesse, ovvero quelle in cui un soggetto possa perseguire un personale interesse utilizzando il proprio ruolo aziendale o professionale, devono essere evitate o quanto meno segnalate al Responsabile del Codice Etico. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:
– svolgere una funzione di vertice o di responsabile di un’unità organizzativa e avere personali interessi economici comuni con i fornitori;
– accettare danaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la Società;
– avere interessi affettivi personali o familiari che possano influenzare l’indipendenza di giudizio nel decidere quale sia il miglior interesse della Società ed il modo più opportuno per perseguirlo;
– avvantaggiarsi personalmente, tramite familiari, colleghi o interposta persona, di opportunità di affari connesse allo svolgimento delle proprie funzioni o in relazione all’attività esplicata per conto della Società.
I Dipendenti non devono possedere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari rilevanti in qualsiasi società o ente che intrattenga o cerchi di intrattenere rapporti commerciali ovvero sia in concorrenza con la Società, a meno che non abbia precedentemente ottenuto l’approvazione scritta dal consiglio di amministrazione della Società.
ARTICOLO 4. RAPPORTI CON I CLIENTI E CON I FORNITORI
4.1 Rapporti con i Clienti
La Società persegue il proprio successo d’impresa sui mercati attraverso l’offerta di prodotti e servizi di qualità, a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza. La Società, in particolare, s’impegna a non commercializzare prodotti dannosi per la salute ed integrità fisica dell’utilizzatore ed a fornire informazioni complete sui propri prodotti. Stilnovo considera la soddisfazione dei Clienti come fattore di primaria importanza per l’adempimento degli obiettivi aziendali e considera la trasparenza un valore fondamentale nella gestione del rapporto con i Clienti. A tal fine, è fatto obbligo ai Destinatari di:
– comunicare con i Clienti in modo chiaro, onesto e trasparente, informandoli correttamente e costantemente sulle caratteristiche dei beni e dei servizi offerti e sugli adempimenti in carico alla Società, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile;
– rapportarsi con i Clienti in modo chiaro, onesto e trasparente secondo le procedure e le disposizioni impartite;
– fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e ne tutelino la sicurezza e l’incolumità;
– attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere, in modo che i Clienti possano assumere decisioni consapevoli.
– La Società, pur non manifestando preclusioni verso alcun cliente o categoria di clienti, non intrattiene relazioni, dirette o indirette, con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, anche a livello transnazionale, e che non rispettino i medesimi principi a cui si ispira la Società anche alla luce dei contenuti del presente Codice.
4.2 Rapporti con i Fornitori
I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all’imparzialità, alla permanente contrarietà e opposizione ad ogni forma di criminalità organizzata, anche a livello transnazionale, comunque, con l‘obiettivo della qualità del prodotto. Stilnovo nel selezionare i propri fornitori, prende in considerazione, oltre alla convenienza economica, la capacità tecnica, l’affidabilità, la qualità delle materie prime, la rispondenza del fornitore alle procedure di qualità adottate dalla Società, le credenziali degli stessi, nonché la capacità dei fornitori di garantire il rispetto della Legge e, in particolare, della normativa in materia di lavoro (con particolare attenzione al lavoro irregolare e al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla Legge in tema di salute e sicurezza), di contrasto alla ricettazione, riciclaggio e impiego illecito di denaro, nonché del Modello e del Codice. La Società monitora periodicamente la permanenza nel tempo, in capo ai fornitori, dei suddetti requisiti. Nella selezione e nella gestione dei rapporti con i fornitori i Destinatari dovranno:
– osservare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne relative alla selezione dei fornitori ed alla gestione dei rapporti con i medesimi;
– adottare criteri di valutazione oggettivi e trasparenti nella selezione delle eventuali aziende fornitrici, in possesso dei requisiti richiesti;
– ottenere la collaborazione dei fornitori per assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti (in termini di qualità, costo e tempi di consegna);
– osservare e rispettare le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste nei rapporti di fornitura;
– ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede, in linea con le più rigorose pratiche commerciali, nella corrispondenza e nel dialogo con i fornitori.
Ai Destinatari è fatto divieto di:
– approfittare della propria posizione al fine di ottenere qualsiasi beneficio personale;
– subire condizionamenti da parte di terzi estranei alla Società per assumere decisioni e/o eseguire atti relativi alla propria attività lavorativa o professionale.
ARTICOLO 5. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Stilnovo riconosce l’esigenza di tutelare la libertà e la dignità individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni atto o fatto volto a limitare la libertà personale e ogni manifestazione di violenza, nonché ogni fenomeno di sfruttamento dell’individuo, in generale. La Società condanna ogni comportamento discriminatorio o comunque offensivo di opinioni politiche e sindacali, religione, razza, etnia, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, stato familiare, e, in generale, di qualsivoglia caratteristica intima della persona. La Società inoltre favorisce ogni forma di libera di associazione tra i lavoratori e riconosce espressamente il diritto alla contrattazione collettiva e ripudia ogni forma di lavoro forzato e/o l’utilizzo di qualsiasi forma di lavoro minorile. Nella selezione e nella gestione dei rapporti con il personale i Destinatari dovranno osservare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure aziendali. In particolare, in caso di assunzione di lavoratori stranieri specifica attenzione dovrà essere prestata alla verifica del permesso di soggiorno che non potrà mai essere mancante, scaduto (e non rinnovato), revocato o annullato. La Società è costantemente impegnata nello sviluppo delle capacità e delle competenze dei Dipendenti, in maniera tale da far sì che la creatività dei singoli trovi piena espressione e realizzazione. È fatto divieto di richiedere alle figure subordinate favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico. Affinché la capacità e le competenze di ciascun dipendente possano essere valorizzate e ciascun dipendente possa esprimere il proprio potenziale, le funzioni aziendali e/o i soggetti deputati alla gestione delle Risorse Umane devono:
– applicare criteri di merito e di competenza professionale nell’adottare qualsiasi decisione nei confronti dei Dipendenti;
– selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i Dipendenti senza discriminazione alcuna, facendo in modo che possano godere di un trattamento equo e paritario, indipendentemente da sesso, età, nazionalità, religione, etnia, orientamento politico, filosofico, sessuale e con riferimento a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro (inclusi, a titolo meramente esplicativo, i riconoscimenti professionali, le retribuzioni, i corsi di aggiornamento e formazione professionale);
– valorizzare il lavoro dei Dipendenti richiedendo prestazioni coerenti con le attività loro assegnate; – promuovere il coinvolgimento dei Dipendenti rendendoli partecipi degli obiettivi aziendali e del loro raggiungimento;
– creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche od orientamenti personali non possano dare luogo a discriminazioni tra i Dipendenti;
– garantire le pari opportunità in tutti gli aspetti della vita professionale.
La Società, oltre a rispettare i diritti umani fondamentali, rifiutare lo sfruttamento minorile e non utilizzare il lavoro forzato (o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù), ripudia altresì i seguenti comportamenti che, quindi, i Destinatari devono considerare vietati:
– dar luogo, nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, a riduzione o mantenimento in stato di soggezione (mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, l’approfittarsi di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona);
– dar luogo a molestie, quali ad esempio, la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l’ingiustificata interferenza con il lavoro altrui e la creazione di ostacoli e impedimenti alle prospettive professionali altrui, ivi comprese le molestie sessuali (intendendo come tali la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al destinatario, possano urtarne la serenità);
– dar luogo a discriminazione e/o dileggio nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, a fronte, ad esempio, di situazioni di inferiorità fisica o psichica o di altre caratteristiche personali. E’ vietata qualsiasi forma di violenza e molestia sessuale o riferita alle diversità di genere, personali e culturali ed è quindi vietato per la Società e per i Destinatari:
– subordinare qualsiasi decisione rilevante per la vita lavorativa del destinatario all’accettazione di favori sessuali ovvero a caratteristiche personali e culturali;
– indurre i propri Collaboratori a favori sessuali mediante l’influenza del proprio ruolo;
– proporre relazioni interpersonali private nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento;
– anche solo alludere a disabilità o menomazioni fisiche o psichiche nonché a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.
Qualora un Dipendente ritenga di essere stato vittima di molestie o di condotte riconducibili a mobbing, avrà facoltà di rappresentare formalmente tale situazione al Responsabile del Codice Etico per i necessari approfondimenti: quest’ultimo tratterà la segnalazione con la massima riservatezza possibile e verificherà, nei limiti dei poteri concessi per legge, la fondatezza della segnalazione stessa, fornendo una risposta entro 15 giorni lavorativi e adottando, se del caso, gli opportuni provvedimenti. In generale, le segnalazioni relative ai comportamenti di cui al presente paragrafo potranno essere inoltrate secondo quanto indicato al successivo articolo 22 del Codice. Tutto quanto sopra stabilito per i Dipendenti deve essere garantito anche per altre forme di collaborazione “assimilate o assimilabili” al rapporto di lavoro dipendente.
ARTICOLO 6. RAPPORTI CON I COLLABORATORI
Ogni amministratore, dirigente, dipendente, in relazione alle proprie funzioni, avrà cura, al fine di attuare i principi sopra elencati, di:
– osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione dei Collaboratori non subordinati ed alla gestione dei rapporti con i medesimi;
– selezionare accuratamente persone e imprese, tra quelle con buona reputazione e qualificate;
– informare adeguatamente i terzi che entrano in rapporto con le Società in merito alle disposizioni del presente Codice, richiedendone il rispetto;
ARTICOLO 7. TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE
7.1 Principi generali
La Società garantisce la salute, la sicurezza e l’integrità fisica e psichica dei propri Dipendenti, collaboratori e consulenti e più generalmente dei Destinatari, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel rispetto della normativa applicabile. La tutela della salute e sicurezza sul lavoro costituisce un obiettivo primario per la Società che si impegna anche a diffondere e consolidare tra tutti i Destinatari una cultura della sicurezza, volta ad accrescere la sensibilità e la consapevolezza degli stessi in ordine ai possibili rischi sul lavoro nonché a promuovere comportamenti e condotte responsabili e rispettose nei confronti della propria e altrui incolumità. Coerentemente con quest’obiettivo, i Destinatari, ed in particolar modo i Dipendenti, e tutte le figure coinvolte nei compiti relativi a salute e sicurezza sul lavoro (datore di lavoro, dirigenti, preposti, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni di lavoro attenendosi ai principi di seguito esposti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate. Tutti coloro che sono preposti a dare attuazione, a vari livelli, alle norme (di legge ed interne) adottate in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro devono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuno nell’ambito delle proprie mansioni:
– promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa che possa minimizzare i rischi o rimuovere le cause che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei Dipendenti, nonché dei terzi che prestano la propria attività presso la Società e dei clienti;
– adeguare tempestivamente e costantemente le procedure interne alla legislazione in materia; – creare e mantenere un rapporto costruttivo e collaborativo con le Istituzioni Pubbliche preposte all’attività di controllo in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro;
– promuovere e sviluppare programmi di formazione e di informazione specifici, diversi a seconda dei destinatari;
– effettuare specifici controlli per verificare l’effettiva fruizione degli stessi;
– effettuare controlli periodici sull’effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
– adottare specifiche politiche e criteri per la selezione delle società esterne cui possono essere affidati appalti di lavori/servizi;
– nella gestione di attività affidate in appalto a terzi, garantire la cooperazione ed il coordinamento tra l’attività propria della Società e quella della società appaltatrice.
7.2 Fumo
La Società si impegna a garantire la sicurezza e la salute dei propri Dipendenti nonché la salubrità degli ambienti, fermo restando il divieto di fumare nei luoghi di lavoro. Il divieto di fumare, incluso anche all’utilizzo delle sigarette elettroniche, deve intendersi esteso anche a momenti di “pausa” dal lavoro, ove tali momenti vengano consumati al di fuori delle aree eventualmente a ciò dedicate ed indicate dall’azienda.
7.3 Abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti
È vietato prestare la propria attività sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o che sortiscano analogo effetto. È fatto altresì divieto di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa. Saranno equiparati ai casi precedenti gli stati di dipendenza cronica da alcool e stupefacenti, qualora incidano sulla prestazione lavorativa e possano turbare il normale svolgimento della stessa. E’ vietato utilizzare le strutture aziendali per favorire, in qualunque modo – a livello nazionale od internazionale – la circolazione di sostanze stupefacenti nonché di detenerle presso i locali delle Società o in qualsiasi luogo che comunque sia riconducibile alla Società.
ARTICOLO 8. TUTELA DELL’AMBIENTE
La Società si impegna a contribuire allo sviluppo e al benessere dell’ambiente in cui opera e persegue costantemente la salvaguardia della salute dei Dipendenti, degli altri Collaboratori e delle comunità interessate dalle attività delle Società. La gestione operativa delle attività industriali dovrà fare riferimento, nel rispetto della normativa vigente in tema di prevenzione e protezione ambientale, ai più adeguati criteri di salvaguardia dell’ambiente e di efficienza energetica, al fine di ridurne il relativo impatto nell’ambiente. In particolare, nello svolgimento della propria attività la Società si pone come obiettivo di:
– migliorare continuamente le politiche, i programmi, ed il comportamento ambientale dell’azienda, tenendo conto del progresso tecnologico, della conoscenza scientifica, delle esigenze dei consumatori e delle aspettative della collettività;
– divulgare la politica ambientale attraverso l’informazione, la formazione, la consultazione ed il coinvolgimento dei Destinatari per una conduzione responsabile della loro attività nel rispetto dell’ambiente;
– valutare gli aspetti/impatti ambientali diretti ed indiretti durante la produzione e la progettazione di nuove attività e prima della dismissione di un impianto o dell’abbandono di un sito;
– minimizzare le conseguenze ambientali nell’ambito della produzione di rifiuti e della loro eliminazione, resa sicura e responsabile mediante la progettazione, lo sviluppo e la gestione degli impianti e considerando un uso efficiente e sicuro dell’energia, dei materiali, delle sostanze e preparati pericolosi e di un uso sostenibile delle risorse rinnovabili;
– istruire i clienti, i distributori ed il pubblico al fine di favorire la sicurezza nell’uso, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti forniti;
– ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti e servizi, con riferimento alle materie prime, ai prodotti, ai processi, alle emissioni e ai rifiuti collegati all’attività dell’impresa;
– misurare e documentare i propri risultati ambientali eseguendo regolarmente controlli e valutazioni circa il rispetto degli obiettivi aziendali e della normativa cogente.
ARTICOLO 9. SALVAGUARDIA DEI BENI E DEL PATRIMONIO AZIENDALE
Ogni Destinatario è tenuto a operare con la diligenza richiesta e necessaria per tutelare le risorse aziendali, evitando utilizzi impropri che possano esserne causa di danno o di riduzione dell’efficienza, o comunque in contrasto con l’interesse della Società, o dettati da motivi professionali estranei al rapporto con la Società. Parimenti, è cura dei Destinatari non solo proteggere tali beni, ma anche impedirne l’uso fraudolento o improprio di terzi. Ogni destinatario è custode e responsabile dei beni aziendali assegnati (materiali e immateriali), strumentali all’attività svolta: nessun Dipendente o Collaboratore può fare o consentire ad altri un uso improprio dei beni assegnati e, in generale, delle risorse della Società. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le risorse aziendali della Società, per le quali si applica il generale principio di diligenza nell’utilizzo e nella custodia sopra enunciato, includono tutti i beni che, in ragione dell’attività sono, a diverso titolo, nella sfera di dominio della Società (di proprietà o ottenuti in concessione, comodato o in uso da parte di soggetti privati o pubblici) e, in particolare:
– impianti, macchinari, attrezzature e tutti i materiali di produzione;
– beni assegnati a Dipendenti e Collaboratori, quali, a titolo d’esempio, dispositivi di prevenzione per la sicurezza, autovetture e dispositivi informatici di varia natura (es. computer, telefono).
Si evidenzia che la dismissione di qualsiasi bene o risorsa appartenente alla Società (es. eliminazione, distruzione) deve avvenire secondo quanto previsto dalle procedure aziendali o, comunque, previa autorizzazione dei soggetti a ciò preposti dalla Società.
ARTICOLO 10. UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI
La Società assicura, mediante apposite procedure e controlli, che i propri sistemi informatici funzionino nel rispetto della Legge, ed in particolare della normativa vigente in materia di sicurezza, di tutela della privacy e di contrasto alla criminalità informatica. La Società condanna l’alterazione, comunque effettuata, del funzionamento dei sistemi informatici e/o telematici della Società, e/o l’intervento illegale, comunque condotto, sui dati, informazioni e programmi in essi contenuti e/o ad essi pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, particolarmente se ad essere danneggiato è lo Stato o un ente pubblico. E’ vietato utilizzare per finalità illecite il complesso dei sistemi e degli strumenti informatici e telematici messi a disposizione dei Destinatari per lo svolgimento della propria attività lavorativa (ad esempio: postazione fissa con computer, computer portatile, servizi di posta elettronica ed accesso ad internet). Tali strumenti devono, inoltre, essere utilizzati in conformità alla normativa vigente in materia di trattamento dati personali e/o data protection, anche di emanazione comunitaria, ed alle policy aziendali.
Gli amministratori di sistema, in particolare, e in generale tutti coloro che hanno un accesso di natura “privilegiata” alle risorse informatiche, devono utilizzare gli strumenti informatici attenendosi a principi di diligenza e correttezza, all’unico fine di verificare e garantire l’efficiente ed ottimale funzionalità degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dalle policy aziendali. Eventuali società esterne della cui opera si avvalga la Società per la gestione ed utilizzo del sistema informatico dovranno rispettare i medesimi principi. È dovere di ciascun Dipendente e Collaboratore custodire in modo appropriato la strumentazione informatica e telematica messa a disposizione e segnalare tempestivamente eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti. E’ dovere di ciascun Dipendente e Collaboratore applicare le policy aziendali relative all’utilizzo dei servizi di posta elettronica ed accesso ad internet in relazione alla possibilità, che può essere concessa o meno dalla Società, di utilizzo personale, oltre che lavorativo, dei medesimi. In ogni caso, deve essere noto a ciascun Dipendente e Collaboratore che il corretto funzionamento dei sistemi informatici aziendali può essere ad oggi garantito solo grazie ad attività di controllo, spesso automatiche/automatizzate, sugli stessi sistemi, effettuate per ragioni di migliore efficienza e sicurezza degli stessi: tali attività sono orientate a quest’unica finalità, e non sono attuate per realizzare in alcun modo una qualsivoglia forma di controllo sulle attività svolte dagli utilizzatori del sistema. E’ severamente vietato utilizzare gli strumenti (es. computer) e le strutture aziendali per: i) detenere o favorire, in qualunque modo – a livello nazionale od internazionale – la circolazione di materiale pornografico; ii) favorire il crimine organizzato, nazionale e transnazionale.
ARTICOLO 11. TUTELA DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI
La Società assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e assicura che l’acquisizione, il trattamento e la conservazione delle informazioni e dei dati personali dei Destinatari e di tutti i soggetti con cui la Società si trova ad operare o di cui tratta dati ed informazioni avvengano nel rispetto delle vigenti norme di legge. Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla Società, o relative o alla sua attività od affari, di cui i Destinatari siano a conoscenza per ragione delle proprie funzioni o comunque del rapporto di lavoro e professionale, devono considerarsi riservate, in quanto strettamente di proprietà di tali entità, ed essere utilizzate solo per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Per informazioni riservate si intendono, a mero titolo esemplificativo: le informazioni tecniche relative a prodotti e procedure di lavoro; processi di progettazione e produttivi, sistemi di gestione; i programmi d’acquisto; le strategie di costi, di prezzi, di marketing o di servizi; le informazioni relative a vendite, fusioni ed acquisizioni; le informazioni relative ai processi aziendali (di qualunque tipo siano, non solo produttivi) e/o all’organizzazione e know how aziendale in senso lato. I Destinatari devono porre ogni cura per evitare l’indebita diffusione di tali informazioni riservate e non devono utilizzare né consentire l’utilizzo di informazioni che non siano di pubblico dominio, relative alla Società, alla sua attività o affari, ovvero relative a soggetti che hanno rapporti con essa, per promuovere o favorire interessi propri o di terzi. Se un Dipendente o Collaboratore ritiene che sia appropriato o legalmente necessario divulgare o utilizzare le informazioni riservate all’esterno della Società, prima di procedere dovrà contattare e richiedere opportuna autorizzazione al proprio Responsabile del Codice Etico e attendere il tempo necessario per consentire che vengano adottate idonee misure di protezione. Nel caso in cui la Società abbia sottoscritto un accordo di riservatezza in merito alle informazioni riservate divulgate da terzi alla Società stessa, i Destinatari che ricevono tali informazioni devono attenersi ai termini del suddetto accordo. Gli obblighi di riservatezza restano in vigore anche una volta che sia cessato il rapporto di lavoro o di collaborazione. Con specifico riferimento ai dati ed informazioni trattati in funzione della propria attività, la Società si impegna al suddetto trattamento, su supporto cartaceo o elettronico in linea con le disposizioni di legge vigenti, anche di emanazione comunitaria. Resta fermo l’obbligo per ciascun dipendente di svolgere la propria attività lavorativa in modo da garantire la protezione di dati ed informazioni da intrusioni indebite o comunicazioni e divulgazioni non pertinenti rispetto alle mansioni assegnate.
ARTICOLO 12. CONCORRENZA
Stilnovo si impegna a realizzare e fornire prodotti di qualità ed a competere sul mercato secondo principi di lealtà, equa e libera concorrenza e trasparenza, mantenendo rapporti corretti con le istituzioni pubbliche, governative, amministrative, con i terzi e con i clienti, ivi compresi eventuali soggetti concorrenti. In particolare, nei rapporti con i terzi, la Società impronta la propria attività al rispetto delle regole della leale concorrenza, evitando pratiche commerciali scorrette e/o sleali, informazioni ingannevoli e comportamenti che possano, in qualsiasi modo, procurare un indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza economica e/o deficit informativo. La Società, riconoscendo l’importanza di un mercato competitivo, si impegna a rispettare le norme di legge sulla concorrenza e condanna ogni condotta volta a turbare il gioco della concorrenza e, in generale, l’esercizio regolare dell’industria e del commercio. Le intese tra imprese e comunque tutte le situazioni che possano avere effetto distorsivo sulla concorrenza, in particolare gli accordi che contengano clausole di esclusività, vincoli alla determinazione del prezzo, restrizioni territoriali sono soggette alla legislazione antitrust. Pertanto, in ogni caso di potenziale conflitto con le norme antitrust, viene chiesta preventivamente la verifica di esperti legali. La Società ripudia e sanziona qualsiasi comportamento di tipo corruttivo nei rapporti fra privati. In particolare è censurato il comportamento di chi dà o promette denaro o altra utilità a qualsiasi soggetto appartenente ad altri soggetti economici (es. amministratori, dirigenti, dipendenti, ecc.) affinché questi ultimi vìolino gli obblighi inerenti il proprio ufficio o i loro obblighi di fedeltà nei confronti dell’ente a cui appartengono. Più in generale, sono vietati atti di concorrenza sleale e, in generale, azioni scorrette nella competizione commerciale. A mero titolo di esempio, sono vietate le seguenti condotte: corruzione o uso di tangenti per favorire un’attività o indurre violazioni contrattuali da parte di terzi; acquisizione dei segreti commerciali di un concorrente tramite corruzione o furto; affermazioni o paragoni falsi, fuorvianti o denigratori in relazione ai concorrenti o ai rispettivi prodotti; affermazioni prive di ragionevole fondamento rilasciate in merito ai prodotti di terzi o di aziende concorrenti; diffusione di informazioni commerciali dell’azienda presso società concorrenti; storno di dipendenti o agenti dell’azienda in favore di società concorrenti; diffusione a terzi di informazioni sulla clientela dell’azienda.
ARTICOLO 13. TRASPARENZA CONTABILE
La Società si impegna a far sì che i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla legge siano redatti con chiarezza e idonei a rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società. Ciò in linea con le norme di legge e i principi contabili applicabili al caso di specie.
ARTICOLO 14. SALVAGUARDIA DELLA REPUTAZIONE AZIENDALE
E’ vietato tenere comportamenti indecorosi e/o non dignitosi nell’ambito del contesto lavorativo, che possano ledere il prestigio, l’onore e la reputazione.
ARTICOLO 15. ALTRE PRESCRIZIONI
15.1. Ricettazione e riciclaggio
La Società ed i Destinatari si impegnano ad ottemperare all’applicazione delle leggi in materia di antiriciclaggio in Italia e all’estero. La Società ed i Destinatari non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare l’acquisto, la ricezione, l’occultamento, il riciclaggio (ovvero l’accettazione o il trattamento) o l’impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni (ad es. merce) o altre utilità provenienti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo. È fatto obbligo di verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni economiche, finanziarie e reputazionali) su controparti commerciali e fornitori prima di instaurare con questi rapporti d’affari, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività.
15.2. Fiscalità
Le scelte della Società in ambito fiscale devono essere sempre improntate a principi di trasparenza, ove necessario, anche ricorrendo al supporto di consulenti esterni per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme di legge, a maggior ragione a fronte di incertezze interpretative. La Società ripudia e vieta qualsiasi comportamento finalizzato alla illegittima riduzione del carico fiscale, all’omissione di versamenti dovuti, all’omissione di adempimenti dichiarativi, all’acquisizione di indebiti benefici o agevolazioni. Il comportamento verso la P.A. dovrà essere sempre corretto e trasparente, tale da non indurre all’errore o ad ostacolare la dovuta attività di accertamento, nonché sempre collaborativo, al fine di fornire tutte le informazioni richieste o utili per il regolare svolgimento delle attività di controllo.
15.3. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
La Società ripudia qualsiasi attività finalizzata a reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. La Società non utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. La Società garantisce: i) retribuzioni in linea con la normativa vigente e la connessa contrattazione collettiva nazionale e territoriale, proporzionali alla qualità e quantità del lavoro prestato; ii) rispetto delle disposizioni sull’orario di lavoro, sul riposo, l’aspettativa e le ferie; iii) rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; iv) l’assenza di casi di sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni di alloggio (ove necessarie) degradanti. Chiunque avesse notizia di comportamenti posti in essere in violazione di quanto sopra, ad esempio attuati da terzi aventi rapporti con la Società (es. fornitori), dovrà immediatamente darne segnalazione al Responsabile del Codice Etico.
15.4. Immigrazione clandestina
La Società ripudia qualsiasi attività finalizzata a promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compiere atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Chiunque avesse notizia di comportamenti posti in essere in violazione di quanto sopra, ad esempio attuati da terzi aventi rapporti con la Società (es. fornitori), dovrà immediatamente darne segnalazione al Responsabile del Codice Etico.
15.5. Razzismo e xenofobia
La Società ripudia qualsiasi attività di propaganda di idee fondate sulle superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero qualsiasi attività finalizzata a commettere o istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La Società ripudia altresì qualsiasi iniziativa finalizzata a commettere o istigare a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il personale deve tassativamente astenersi dal porre in essere comportamenti razzisti o xenofobi (come sopra descritti), anche evitando la partecipazione e/o assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno lo scopo di incitare alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
15.6. Proprietà Industriale ed Intellettuale
La Società riconosce l’importanza dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, così come dei “diritti d’autore”, come stimolo all’innovazione, mezzo di tutela degli investimenti in ricerca e sviluppo e della correttezza del gioco della concorrenza. La Società pertanto garantisce il costante e puntuale rispetto delle norme a tutela del diritto d’autore e della proprietà industriale e intellettuale, e condanna qualsiasi atto di contraffazione e/o di illecita utilizzazione di diritti di proprietà intellettuale e industriale altrui, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, l’uso non autorizzato o la contraffazione di marchi e altri segni distintivi, l’uso non autorizzato di invenzioni brevettate, la contraffazione di disegni e modelli industriali, nonché atti di pubblicazione, riproduzione (permanente o temporanea, totale o parziale), trascrizione, esecuzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, traduzione, adattamento, prestito, noleggio, di opere altrui (incluso il software) senza l’autorizzazione del titolare dei relativi diritti d’autore. Stilnovo vieta ai Destinatari di intrattenere qualsivoglia rapporto con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di delitti contro l’industria e il commercio. Si ribadisce che tutte le dichiarazioni pubbliche rilasciate per conto della Società (ivi incluse quelle contenute in materiale pubblicitario o promozionale, dichiarazioni di vendita, garanzie) devono sempre essere veritiere, basate su ragionevoli fondamenti e non fuorvianti. La Società condanna l’acquisto e, soprattutto, la cessione a terzi, di beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa, o beni recanti indicazioni o denominazioni infedeli. E’ vietato intrattenere qualsivoglia rapporto commerciale con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reati contro l’industria ed il commercio. E’ vietato commettere atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell’industria o del commercio, ed alla libera concorrenza.
15.7. Pornografia e pedo-pornografia
E’ vietato utilizzare le strutture e gli strumenti aziendali per favorire, in qualunque modo – a livello nazionale od internazionale – la circolazione di materiale pornografico (in particolare, pedo-pornografico) nonché di detenerlo presso i locali o i beni (es. computer) della Società o in qualsiasi luogo che comunque sia riconducibile alla Società.
ARTICOLO 16. SANZIONI E CONTROLLO
16.1 Sanzioni
I Destinatari devono attenersi scrupolosamente agli obblighi loro imposti dalla Legge e dai regolamenti e, ciascuno per la propria posizione, osservano le disposizioni particolari di cui al presente Codice Etico. I principi espressi nel Codice Etico costituiscono parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro in quanto espressione del comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare, in virtù delle leggi civili e penali vigenti e degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva. Ai Destinatari che violino il presente Codice verranno comminate specifiche sanzioni di cui al sistema disciplinare previsto dal Regolamento Aziendale , di cui il Codice è parte integrante, le quali sono in linea con quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile (CCNL).
16.2 Segnalazione delle violazioni
La Società esige dai Destinatari una rigorosa osservanza delle disposizioni del presente Codice. Qualora qualsiasi Destinatario venga a conoscenza di situazioni, anche solo potenzialmente illegali o contrarie ai principi espressi dal presente Codice etico, deve attivarsi per darne immediata informativa ai soggetti deputati a riceverla e con la adeguate modalità, come di seguito descritto: la mancata osservanza del dovere d’informativa potrà essere oggetto di sanzione disciplinare (segnalazione). Si precisa da subito che sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, all’informativa: Stilnovo, pertanto, garantisce da subito che nessuna ritorsione verrà posta in essere dalla Società a seguito della segnalazione. Poiché i rapporti tra i Destinatari, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, lealtà e reciproco rispetto, Stilnovo sanziona l’abuso del dovere di informazione disciplinato dal presente articolo a mero scopo emulativo o di ritorsione.
ARTICOLO 17. EFFICACIA E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO
Responsabile del Codice Etico
La Società provvede all’identificazione ed alla nomina di un Responsabile del Codice Etico, dotato di specifiche competenze, che provvede a:
- verificare la puntuale applicazione delle norme in esso contenute
- fornire ai dipendenti indicazioni e risposte su quesiti riguardanti l’applicazione del Codice Etico
- fornire alla Direzione aziendale report periodici su applicazione e criticità riscontrate
- proporre modifiche ed adeguamenti del codice stesso
Il Codice Etico dovrà essere portato a conoscenza dei Destinatari con mezzi idonei, così come le modalità con cui effettuare le segnalazioni di cui sopra. In ogni caso, il Codice Etico e i suoi aggiornamenti saranno disponibili in formato elettronico, nelle bacheche aziendali ed in ogni altra modalità (idonea a garantirne la massima diffusione e conoscenza), in apposita Sezione dedicata, anche sul Sito WEB aziendale, affinché tutti i Destinatari ed i terzi possano averne piena conoscenza.
La direzione